Comunità Montana Valle Brembana


 
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Denuncia inizio attività selvicolturali (taglio bosco)

 

Clicca qui per sapere le Modalità di presentazione della denuncia di taglio bosco ai sensi dell'art. 11, comma 7, della L.R. n. 27/2004 e art. 11, commi 1 e 2, del R.R. n. 5 del 2007.

Il bosco: le regole per il taglio
Come ed a chi chiedere il permesso per tagliare alberi in bosco? Come comportarsi dopo aver ottenuto il permesso? Le 'Norme Forestali Regionali' ci dicono come sia possibile tagliare degli alberi in un bosco, per procurarsi il legname in maniera compatibile con la tutela dell'ambiente o addirittura per migliorarlo, senza quindi sfruttarlo o distruggerlo.
Spesso si confonde il "disboscamento", cioè l'eliminazione del bosco per far posto a case, strade, piste da sci o campi coltivati, con il "taglio del bosco", cioè l'abbattimento di un certo numero di alberi per ricavare dalla foresta il legname indispensabile per la nostra economia o per eliminare le piante malate, pericolose o secche.
Il "taglio del bosco" è un taglio colturale e come tale è ammesso dalle leggi che tutelano la foresta, pensiamo al Codice sul Paesaggio (D. Lgs n. 42/2004, articoli 136, 142 e 149), alla Legge sull'orientamento forestale dello Stato (D. Lgs n. 227/2001, articolo 6) e alla Legge Forestale regionale (l.r. 27/2004, articolo 11, commi 9 e 11) che troverai in fondo a questa pagina.
Ovviamente il "taglio del bosco" deve essere fatto con precisi criteri tecnici, che mirano a mantenere sana la foresta ed a permettere la nascita e la crescita di nuove piante ("rinnovazione naturale").
Esiste una scienza che ci insegna i criteri tecnici per il "taglio del bosco": la selvicoltura (significa: "coltivazione del bosco").
Bisogna però presentare una "denuncia di taglio" prima di fare un "taglio del bosco", per essere sicuri che il taglio seguirà i criteri tecnici della selvicoltura e non causerà danni.
Le Norme Forestali Regionali (approvate con regolamento regionale n. 5/2007) sono ispirate ai criteri tecnici della selvicoltura e precisano:
  • le regole generali per poter considerare un "taglio del bosco" come "taglio colturale";
  • come chiedere il permesso per tagliare il bosco. 
Le Norme Forestali Regionali sono valide in tutti i boschi lombardi. Tuttavia, la pianificazione forestale degli enti locali (province, comunità montane, parchi e riserve) può integrare o modificare a livello locale le Norme Forestali Regionali.
Le denunce di taglio per il "taglio del bosco" devono essere compilate informaticamente ed inviate:
  • ai parchi e dalle riserve regionali, per i boschi compresi in queste aree protette;
  • alle Comunità montane, per i boschi di montagna fuori dalle aree protette;
  • alle Province, per i boschi di pianura fuori dalle aree protette.
In alcuni casi è necessario presentare allegati tecnici alla denuncia.
Per compilare la "denuncia di taglio bosco", è necessario presentarsi presso un soggetto abilitato per presentare la "denuncia di taglio" tramite internet , presentandosi presso uno qualsiasi dei soggetti abilitati:
  • tutte le province, le comunità montane, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, le sedi territoriali regionali, le sedi ERSAF;
  • numerosi comuni, consorzi forestali, dottori forestali e agronomi, imprese boschive, centri di assistenza agricola che si sono volontariamente abilitati.
Insomma, puoi andare tranquillamente dall'ente più vicino a dove abiti o lavori . Ad esempio, se devi chiedere il permesso per tagliare legna in un bosco in provincia di Lecco o Pavia o nel parco Pineta di Appiano Gentile ma lavori a Milano, puoi recarti ad un ente del capoluogo lombardo, ad esempio presso l'Amministrazione provinciale di Milano in viale Piceno 60 o presso il Parco Agricolo Sud Milano in via Principe Eugenio 31 o presso l'ERSAF di via Copernico 38.
Attenzione, se per la richiesta di taglio devi presentare un allegato tecnico, sarà l'agronomo o forestale che farà il progetto o la relazione di taglio ad inserirti in internet la denuncia di taglio.
Normalmente, l'intervento di taglio bosco può essere realizzato subito dopo la presentazione della denuncia, ma nei parchi e nelle riserve regionali prive di pianificazione forestale bisogna attendere l'autorizzazione dell'ente. Nei parche e riserve con pianificazione forestale apprvata (es. Parco Pineta, Parco Agricolo Sud Milano) è necessario attendere un certo periodo prima di intervenire solo nelle aree di maggior pregio, il così detto "parco naturale ", altrimenti il taglio può essere iniziato subito.
In ogni caso,  bisogna seguire le regole dettate dalle Norme Forestali Regionali (scarica il documento allegato e leggilo bene).
Le sanzioni sono stabilite dalla legge regionale 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale".
Il r.r. 5/2007, infine, prevede l'obbligo di controlli casuali a cadenza annuale.
Ora un minuto di storia.....
Le Norme Forestali Regionali hanno sostitito le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) che erano state introdotte tra le leggi dello Stato Italiano con il Regio Decreto Legge n. 3267 del lontano 1923. Ciò mostra come i forestali abbiano sempre avuto a cuore la buona gestione e la conservazione del bosco o, come si dice ora, la "gestione forestale sostenibile".
Le P.M.P.F. un tempo valevano solo sui terreni, boscati o no, sottoposti al "vincolo idrogeologico" (introdotto proprio dal R.D.L. 3267/1923 per tutelare i boschi e le montagne dall'erosione).
Nel 1989 in Lombardia la Legge Forestale Regionale (l.r. 8/1976, ora sostituita dalla l.r. 27/2004) fu modificata per estendere la validità delle P.M.P.F. a tutti i boschi, anche non sottoposti al vincolo idrogeologico.

 




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