La legge regionale n. 31 del 2008 prevede, all’articolo 25, il sostegno a comuni, comunità montane e unioni dei comuni per gli interventi in conseguenza a calamità naturali o altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.
All’articolo 26 prevede invece incentivi inerenti allo sviluppo del settore forestale per interventi riguardanti la protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, la difesa della biodiversità, la produzione di beni forestali, la tutela dell'occupazione nelle aree montane, la protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente, la divulgazione didattica e la manutenzione diffusa del territorio.